SOCIETÀ TRASPARENTE
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ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 1; art. 5, comma 2 e art. 5 bis del d.lgs. 33/2013 modificato con d.lgs. 97/2016)
ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013)
L’accesso civico semplice si sostanzia nel diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente all’ente tenuto alla pubblicazione medesima.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, comma 2, e art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013)
Con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico, accanto all’istituto dell’accesso civico semplice, anche l’istituto dall’accesso civico generalizzato. Tale tipologia di accesso si concretizza nel diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di accedere a dati e a documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita (salvi i c.d. diritti di segreteria) e va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), Dr.ssa Ida Rotella.
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico al RPCT, ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: trasparenza@siaweb.info ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata della società: cert@pec.siaweb.info.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, in caso di accoglimento dispone entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza la pubblicazione sul sito della società dei dati, delle informazioni o dei documenti oggetto della richiesta. Comunica altresì al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito della società, si limita a indicare al richiedente il collegamento ipertestuale al documento. Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo comunicando gli estremi della richiesta inevasa. Il titolare del potere sostitutivo, il Direttore Generale Giorgio Perello, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo inoltrandola all’indirizzo di posta elettronica: trasparenza@siaweb.info ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata della società: cert@pec.siaweb.info.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita (salvi i c.d. diritti di segreteria). La richiesta può essere indirizzata al Direttore Generale e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che provvederanno ad inoltrarla all’Ufficio competente per materia. L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato, ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: trasparenza@siaweb.info ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata della società: cert@pec.siaweb.info.
L’ufficio competente predispone la risposta avendo cura di contattare eventuali controinteressati. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione compilando il Modulo opposizione del controinteressato, trasmettendola al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: trasparenza@siaweb.info ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata della società: cert@pec.siaweb.info.
In caso di accoglimento dell’istanza di accesso, la società allega alla risposta i dati e i documenti richiesti. L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i termini di legge (trenta giorni dalla presentazione della richiesta), ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato (o il Modulo istanza di riesame del controinteressato se controinteressato) e inoltrandola all’indirizzo di posta elettronica dedicato: trasparenza@siaweb.info ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata della società: cert@pec.siaweb.info.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Dott.ssa Ida Rotella
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